IVRA, Rivista internazionale di Diritto romano e antico è stata fondata nel 1950 da Antonio Guarino e Cesare Sanfilippo, e fin dall’inizio ha presentato quelle caratteristiche peculiari che l’hanno fatta immediatamente imporre alla comunità scientifica come una Rivista autorevole, di grande prestigio, strumento prezioso per coloro che intendono svolgere attività di ricerca. Ogni suo volume, pubblicato con cadenza annuale per i tipi dell’Editore Jovene di Napoli, contiene articoli, note e discussioni, recensioni critiche, un notiziario riguardante eventi di speciale rilievo, nel campo dei diritti dell’antichità, verificatisi nell’anno precedente (e suddiviso in due parti: In memoriam; Congressi, manifestazioni e notizie) e un’amplissima Rassegna bibliografica: un resoconto, quest’ultimo, oltremodo dettagliato di tutto ciò che, in tema di Diritto romano e antico, è stato pubblicato nell’anno precedente – sotto forma di volumi, articoli, note, voci di enciclopedie, recensioni, resoconti di Congressi etc. – suddiviso in Sezioni sulla base della materia trattata. La Rassegna bibliografica (alla cui realizzazione collaborano pure attivamente studiosi di vari Paesi) costituisce il risultato di una delicata e paziente attività di reperimento dei dati bibliografici, attraverso lo spoglio dei volumi, che incessantemente pervengono alla Redazione, e di un gran numero di Riviste (non solo di quelle specificamente attinenti ai diritti dell’antichità, giacché possono trovarsi articoli di interesse storico-giuridico pure in una Rivista di diritto attuale). È inutile sottolineare l’importanza che essa ha sempre rivestito per lo studioso: e non solo in passato, quando in questo campo costituiva un unicum, ma anche ai nostri giorni, grazie alla grande ricchezza dei dati che essa è in grado di fornire (i contributi sono generalmente corredati da abstract e indicazione delle fonti principali considerate). Uno strumento oltremodo prezioso, dunque, che ha contribuito in misura rilevante a fare riscuotere a IVRA il grande successo che essa ha saputo meritare, anche per la presenza dell’Indice delle fonti, che facilita il reperimento dei lavori rilevanti ai fini dell’attività di ricerca.

A 70 anni dalla sua nascita, IVRA, inquadrata, alla stregua degli attuali criteri valutativi, nella prima classe delle riviste giuridiche in Italia (ma non solo), mantiene intatta la sua antica e prestigiosa tradizione.

Articolo 1

IVRA promuove la libertà del pensiero scientifico nel pieno rispetto dei principi e delle norme dell’ordinamento costituzionale vigente.

IVRA è autonoma rispetto al suo editore e a qualsiasi Istituzione, pubblica e privata. I componenti dei suoi organi direttivi operano in piena autonomia di giudizio, liberi nell’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dal proprio ruolo nella società civile e nelle Istituzioni, impegnandosi a rimettere ogni incarico assunto per IVRA non appena versino in conflitto di interessi.

È garantita la costante pubblicità sulle fonti di finanziamento di IVRA, per la sua pubblicazione e per tutte le attività da essa dipendenti.

IVRA promuove la libertà di ricerca degli Autori, che sono gli unici responsabili scientifici e morali delle opere edite.

Non possono essere pubblicate opere in forma anonima né contributi di più Autori senza indicazione espressa delle parti attribuibili congiuntamente o disgiuntamente a ciascuno di loro. È tutelata la pubblicazione sotto pseudonimo.

La pubblicazione dei contributi non implica in alcun modo l’adesione al loro contenuto da parte della Direzione, del Comitato scientifico internazionale, del Comitato di redazione e della Segreteria di redazione. La redazione sorveglia sulla correttezza del metodo d’indagine, garantendo la scrupolosa osservanza dei criteri di citazione comunemente accolti dalla Comunità scientifica internazionale degli storici del diritto.

Gli Autori garantiscono l’integrale paternità dell’opera, e rispettano la normativa sovranazionale, internazionale e italiana del diritto d’autore e del copyright.

Gli Autori cedono alla Rivista i diritti d’utilizzazione connessi con il diritto d’autore sulle opere pubblicate in IVRA, ma ne conservano i diritti morali. Gli Autori possono diffondere e pubblicare su web, per sole finalità scientifiche e comunque estranee a scopi di commercio o di lucro, gli estratti di IVRA che riproducono le proprie opere, curando tuttavia che sia resa sempre nota la collocazione editoriale nella Rivista.

Gli Autori si avvalgono di IVRA esclusivamente per finalità scientifiche, nel rispetto della dignità della persona, nonché della libertà, dell’onore, del decoro e della reputazione che appartengono ad essa.

Nessun componente della Direzione, del Comitato scientifico internazionale, del Comitato di redazione e della Segreteria di redazione può avvalersi dei risultati scientifici appresi attraverso un’opera inedita conosciuta in ragione delle sue funzioni, se non dopo esserne stato autorizzato dall’Autore.

Articolo 2

La pubblicazione di articoli e note proposte a IVRA è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l’anonimato dell’Autore ed in forma anonima) da due lettori scelti dalla Direzione tra i componenti del Comitato scientifico internazionale e tra altri esperti con specifiche competenze sui singoli temi. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane, in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere in materia del CUN e del CNR.

Il «Sommario» e gli «Abstracts»di IVRA sono consultabili al sito: www.ivra-rivista.it.

Articolo 3

Non sono sottoposte a peer-review le pubblicazioni destinate alle sezioni «Recensioni critiche» e «Notiziario».

Sentito il Comitato di redazione, la Direzione può eccezionalmente pubblicare tra i contributi (articoli, note e discussioni), senza necessità di richiedere il parere dei Referees, opere già edite e opere inedite di studiosi di chiara fama.

In ogni caso il numero delle pubblicazioni non sottoposte a peer-review non può eccedere il 10% dell’impaginato di ciascun fascicolo.